Secondo il Tar di Roma sono i geologi a dover eseguire le prove su terre e rocce utilizzate come materiali da costruzione per la loro certificazione d’idoneità. A dirlo è la sentenza 3757/2012 del Tribunale amministrativo, che in questo modo ha vanificato alcuni stralci di una circolare del Ministero delle Infrastrutture (7618/STC/2010) che indicava nella laurea in geologia ma anche ingegneria o architettura uno dei criteri per la direzione dei laboratori dove si effettuano gli appositi test di certificazione secondo quanto previsto dal Testo unico dell’edilizia.
Contro tale circolare avevano fatto ricorso il Consiglio nazionale dei Geologi e gli Ordini dei Geologi, a cui il Tar ha dato ragione additando di illogicità e irragionevolezza la circolare ministeriale, la quale fra le altre cose, sottolinea il Tribunale, non è conforme alla normativa esistente. Secondo la Legge 112/1963 e il Dpr 328/2001, sono attività specifiche dei geologi le prove su terre e rocce che invece non competono agli architetti e solo in parte sono contenute nelle norme sulle attività degli ingegneri.
Un’altra sentenza del Tar romano (3761/2012) ha inoltre soppresso la circolare 7619/STC/2010 sui criteri di autorizzazione dei laboratori per le indagini geognostiche, il prelievo di campioni e le prove in sito. E’ infatti il Codice Appalti e il Regolamento attuativo, secondo il Tribunale, a regolare tali praticate.