Novità per le partite Iva nel Decreto di semplificazione fiscale, in particolare per la cancellazione di quelle inattive. L’art. 23 del Regolamento Ue n. 904 del 7 ottobre 2010 prevede che, a partire dal 1 gennaio 2012, per le partite Iva collegate ad un’attività non più in svolgimento scatti l’invalidamento della stessa partita, anche nei casi in cui sia il Fisco ad attestare la cessazione dell’attività. La Finanziaria 2011 aveva stabilito invece che le partite Iva non attive da almeno tre anni venissero cancellate d’ufficio, tramite il pagamento di una sanzione di 129 euro con il modello F24.
Ora il Decreto di semplificazione fiscale introduce la possibilità per l’Agenzia delle Entrate, grazie all’utilizzo dei soli dati tributari, di accertare in modo autonomo le partite Iva non più attive che non hanno comunicato la dichiarazione di fine attività. Ma il contribuente, una volta ricevuto il preavviso di cessazione attività d’ufficio, ha 30 giorni di tempo per fornire le necessarie delucidazioni che impediscano la chiusura della partita Iva o in alternativa pagare la sanzione, ridotta ad 1/3 della somma totale, tramite il modello F24. Se invece l’Agenzia delle Entrate non ritiene valida la dimostrazione del contribuente allora quest’ultimo è costretto a saldare l’intera sanzione.
In ogni caso, per assicurare un giusto livello di trasparenza, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili tramite i dati in anagrafe tributaria, la verifica su denominazione/cognome e stato di attività della partita Iva.