
Gli
studi di settore tornano al centro della scena, assumendo un ruolo centrale e nevralgico nell’azione di
contrasto all’evasione. Maggiori benefici per chi si adeguerà agli Studi di settore e compilerà correttamente il
modello dei dati contabili ed extracontabili, mano pesante del fisco, invece, con chi non lo farà. E' ciò che emerge dalle nuove norme contenute nell'
articolo 10 del dl 201/2011, che sembrano preannunciare risultati più attendibili di quanto fin qui si è avuto dall’accertamento sintetico/redditometro.
La normativa introduce dei
benefici interessanti per i contribuenti che dal periodo di imposta 2011 risulteranno
congrui e coerenti. Nello specifico, si tratta dell'impossibilità di eseguire le rettifiche analitico-induttive, della necessità di un maggiore disallineamento tra dichiarato e calcolato dall'ufficio in ipotesi di accertamento sintetico, della riduzione di un anno della decadenza dell'azione di accertamento. Per ottenere i vantaggi, il contribuente deve aver regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Studi (resta ancora da chiarire quali errori commessi dal contribuente nel modello dei dati saranno tollerati).
Più incisiva la
strategia di contrasto dei soggetti non congrui, nei confronti dei quali saranno svolti specifici controlli e piani di verifiche basati su specifiche analisi di evasione, anche attivando le indagini finanziarie. Se il contribuente non sarà né congruo né coerente verranno svolte prioritariamente nei suoi confronti indagini finanziarie. Infine, se il contribuente non congruo e/o non coerente dovesse decidere invece di
adeguarsi spontaneamente, potrà usufruire dei vantaggi da adeguamento, senza finire nelle attività di controllo prima citate.