L’Inps ha comunicato in un messaggio (n. 12320) le nuove modalità di richiesta del beneficio fiscale per le imprese dell’edilizia. L’istanza può essere presentata anche online e ad usufruirne possono essere tutte le imprese che ne hanno diritto secondo quanto previsto dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995 (che è stato convertito con alcune modifiche dalla legge n. 341 del 8 agosto 1995).
La domanda, previo possedimento del pin di accesso, può essere inviata direttamente dal sito dell’Inps con il nuovo modulo “Riduzione Edilizia”, che si trova nell’opzione “Invio Nuova Comunicazione” contenuta all’interno della sezione “Comunicazioni ON-LINE” della macrosezione “Cassetto previdenziale Aziende”. Se la domanda viene accolta, il sito Inps aggiornerà in automatico la posizione contributiva del datore di lavoro, che vedrà la propria azienda identificata con il codice 7N, ovvero “azienda autorizzata alla riduzione edilizia ex art. 29, comma 2 d.l. 244/95”, mentre il codice 2W viene assegnato alle aziende escluse.
Nello stesso messaggio l’Inps ricorda anche le modalità di esposizione della riduzione nel flusso Uniemens da parte delle aziende autorizzate. Qui il testo integrale della comunicazione dell’Istituto.